Prestazioni (all'assicurato) - automaticità - Principio di automaticità delle prestazioni di cui all'a rt. 2116, comma 1, c.c. - Contenuto - Accredito automatico dei contributi omessi e non prescritti - Esclusione - Garanzia delle prestazioni previdenziali - Sussistenza.
Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 29 del 1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1992, non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma garantisce al lavoratore il diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando si sia verificato tale inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116