Contributi assicurativi - Lavoratori del settore dell'amianto - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4729 del 22/02/2024 (Rv. 670161-01)
Benefici previsti dall'art. 13, commi 7 e 8, l. n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione - Fondamento - Titolari della pensione o dell'assegno di invalidità - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
La maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. con l. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale, non spetta - in virtù di un'interpretazione che la, con sentenza n. 434 del 2002, ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4729 del 22/02/2024 (Rv. 670161-01)