Obbligo e diritto alle assicurazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4926 del 23/02/2024 (Rv. 670054-01)
Imprese cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli o zootecnici - Inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore l'agricoltura - Presupposti - Costituzione delle imprese medesime in società cooperative - Compatibilità.
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorquando, per l'esercizio di tali attività, non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali imprese cooperative ed i loro consorzi si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma, oltre che di società cooperativa, anche di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4926 del 23/02/2024 (Rv. 670054-01)