Contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11762 del 02/05/2024 (Rv. 671010-01)
Art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989 - Perdita delle agevolazioni contributive - Collegamento diretto tra lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e sanzione - Estensione ai datori di lavoro agricolo Art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 - Sussistenza.
In tema di sgravi contributivi, l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del 1993 si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 338 del 1989 e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell'art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev'essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l'inadempimento e le sanzioni da applicare.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11762 del 02/05/2024 (Rv. 671010-01)