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Assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennita' - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11965 del 03/05/2024 (Rv. 670988-01)

Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) - Spettanza fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento - Sussistenza - Spettanza fino alla data di decorrenza del pensionamento - Insussistenza - Fondamento - Ripetibilità delle somme percepite dopo la maturazione del diritto al pensionamento.

L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11965 del 03/05/2024 (Rv. 670988-01)