Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di anzianità - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12592 del 08/05/2024 (Rv. 670985-02)
Lavoratori dello spettacolo - Pensione di anzianità - Rapporto assicurativo iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore di esso - Inserimento del primo periodo nei gruppi di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 182 del 1997 - Esclusione - Giudizio di prevalenza - Operatività - Dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 182 del 1997 - Modalità.
In tema di pensione di anzianità dei lavoratori dello spettacolo, se il rapporto assicurativo è iniziato in epoca precedente il d.lgs. n. 182 del 1997 e proseguito nel vigore dello stesso, il primo periodo - quello antecedente l'entrata in vigore del citato d.lgs. - non è da inserire in alcuno dei gruppi di cui all'art. 2, comma 1, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva previsto dal comma 4, in quanto opera ex nunc la verifica di prevalenza ivi prevista e, cioè, se sia maggiore l'anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), con conseguente riproporzionamento della contribuzione versata nel gruppo non prevalente, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 3, del menzionato d.lgs.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12592 del 08/05/2024 (Rv. 670985-02)