Assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - contributi - ricongiunzione dei periodi assicurativi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14858 del 28/05/2024 (Rv. 671304-01)
Per i liberi professionisti - Proposta di ricongiunzione dell'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice - Accettazione da parte del lavoratore - Conclusione dell'accordo - Sussistenza - Natura e oggetto dell'accordo - Revocabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
In materia di ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini della pensione per i liberi professionisti, l'accettazione da parte del lavoratore della proposta, formulata dall'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice, implica la conclusione di un accordo di natura pubblicistica, che ha ad oggetto anche i costi e le modalità della ricongiunzione e, una volta perfezionato, non è revocabile, salvo il caso di errore. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto irretrattabile l'accordo sull'ammontare dovuto per la costituzione della riserva matematica volta a far fronte alle future prestazioni pensionistiche, conosciuto dal lavoratore, al pari dell'importo del rateo pensionistico da liquidare comunicatogli dall'Inps).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14858 del 28/05/2024 (Rv. 671304-01)