Assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensione di anzianita' - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2403 del 31/01/2025 (Rv. 673672-01)
Prestazioni di prepensionamento - Pensione di anzianità - Dipendenti di organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro dell’Unione - Disciplina - Art. 66 del cap. 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 - Conseguenze - Applicazione della totalizzazione e pro-rata - Esclusione - Violazione del principio di discriminazione indiretta ex art. 45 del TFUE - Insussistenza - Diritto alla totalizzazione e al pro- rata in base alla legislazione italiana - Decorrenza - Dall’entrata in vigore del d.l. del d.l. n. 69 del 2023, conv. con l. n. 103 del 2023 - Per le domande amministrative successive.
La pensione di anzianità dei dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, in quanto riconducibile al paradigma delle pensioni di vecchiaia anticipata e dunque alle prestazioni di prepensionamento, è regolata dall'art. 66 del capitolo 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 e, quindi, autonomamente dalla pensione di vecchiaia: pertanto, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, deve escludersi l'applicazione degli istituti della totalizzazione e della liquidazione pro-rata, previsti solo per quest'ultima prestazione, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 45 del TFUE e del principio di discriminazione indiretta, ed applicabili a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, conv. dalla l. n. 103 del 2023, che, con previsione innovativa, ha esteso la facoltà di cumulo (prima prevista dal legislatore ex art. 18 della l. n. 115 del 2015 per il solo riconoscimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti) anche alle pensioni di anzianità, ma per le sole domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del citato art. 5.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2403 del 31/01/2025 (Rv. 673672-01)