Professionisti - previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014
Ragionieri e periti commerciali - Trattamenti pensionistici successivi al 1° gennaio 2007 - Liquidazione - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014
In materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014