Skip to main content

Professionisti‭ ‬-‭ ‬previdenza‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24221‭ ‬del‭ ‬13/11/2014‭

Ragionieri e periti commerciali‭ ‬-‭ ‬Trattamenti pensionistici successivi al‭ ‬1°‭ ‬gennaio‭ ‬2007‭ ‬-‭ ‬Liquidazione‭ ‬-‭ ‬Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24221‭ ‬del‭ ‬13/11/2014‭


In materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali,‭ ‬la liquidazione dei trattamenti pensionistici,‭ ‬a partire dal‭ ‬1°‭ ‬gennaio‭ ‬2007,‭ ‬è legittimamente operata sulla base dell'art.‭ ‬3,‭ ‬comma‭ ‬12,‭ ‬della legge‭ ‬8‭ ‬agosto‭ ‬1995,‭ ‬n.‭ ‬335,‭ ‬nella formulazione modificata dall'art.‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬763,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬dicembre‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬296,‭ ‬che,‭ ‬nel prevedere che gli enti‭ ‬previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario,‭ ‬impone solo di aver presente‭ ‬-‭ ‬e non di applicare in modo assoluto‭ ‬-‭ ‬il principio del‭ "‬pro rata‭"‬,‭ ‬in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti,‭ ‬e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni,‭ ‬con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n.‭ ‬296‭ ‬del‭ ‬2006‭ ‬e che,‭ ‬in forza dell'art.‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬488,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬dicembre‭ ‬2013,‭ ‬n.‭ ‬147,‭ ‬si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24221‭ ‬del‭ ‬13/11/2014‭