Periti assicurativi - Provvedimenti di radiazione dal ruolo - Impugnazione - Art. 737 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decreto emanato in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006
Alla impugnazione dei provvedimenti di radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. proc. civ.); peraltro, poiché oggetto del giudizio è il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività professionale, suscettibile di restare impedito dalla sanzione disciplinare, il decreto della corte d'appello emanato in sede di reclamo è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 2447 del 06/02/2006