Professionisti - previdenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8594 del 02/05/2016
Indennità di maternità delle libere professioniste - Finalità - Conseguenze - Estensione al padre - Esclusione - Fondamento - Trattamento discriminatorio in ambito comunitario - Esclusione.
L'indennità di maternità per le libere professioniste, disciplinata dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, è finalizzata, oltre che alla protezione del nascituro e del nucleo familiare, alla tutela della salute della madre biologica che nel periodo anteriore e successivo al parto ha una posizione non assimilabile a quella del genitore di sesso maschile, sicché, come evidenziato nella sentenza della n. 285 del 2010, non è irragionevole né discriminatoria la mancata estensione al padre della relativa provvidenza oltre le ipotesi di decesso e infermità della madre o suo abbandono del nucleo familiare o nei casi di adozione e affidamento. Né l'ordinamento comunitario, che promuove l'equiparazione tra i sessi e la tutela antidiscriminatoria dei lavoratori, preclude l'adozione di misure specifiche a tutela della salute della donna durante la gravidanza o i primi mesi di maternità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8594 del 02/05/2016