Professionisti - previdenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6702 del 06/04/2016
Ragionieri e Periti commerciali - Contributo di solidarietà - Inammissibilità per contrasto con i principi del "pro rata" e di equilibrio gestorio di lungo termine.
In tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'art. 40 del regolamento della Cassa dei Ragionieri e Periti commerciali, di cui alla delibera del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati; né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6702 del 06/04/2016