Skip to main content

Professionisti - ingegneri e architetti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 451 del 14/01/2020 (Rv. 656832 - 01)

Mancato completamento dell'incarico - Compenso ex art. 18 della l. n. 143 del 1949 - Spettanza - Ragioni della sospensione dell'opera - Irrilevanza - Risarcimento del danno - Condizioni - Condotta colpevole del committente - Necessità - Cumulo - Configurabilità - Esclusione.

Il compenso spettante a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico, anche se esso sia dipeso dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente e determinata dall'inadempimento del professionista, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, distinta e non cumulabile con l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 10, comma 2, della cit. legge. Quest'ultima presuppone, invece, che la sospensione non sia imputabile al professionista, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente e che l'indennità è destinata a restare assorbita nel risarcimento, quando esso sia superiore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 451 del 14/01/2020 (Rv. 656832 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2237

PROFESSIONISTI

INGEGNERI E ARCHITETTI