Professionisti - previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7485 del 23/03/2020 (Rv. 657517 - 01)
Professionisti già pensionati - Svolgimento di attività di lavoro autonomo - Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.
I pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale di categoria soggiacciono all'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, come si evince "a contrario" dall'interpretazione autentica di tale disposizione, contenuta nell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), il quale, nell'escludere dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata "i soggetti di cui al comma 11", fa riferimento ai pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7485 del 23/03/2020 (Rv. 657517 - 01)