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Architetto iscritto al settore "D" dell'albo professionale - Cass. n. 25570/2020

Professionisti - albo professionale - Architetto iscritto al settore "D" dell'albo professionale - Sopravvenuta iscrizione, su domanda, al settore "A" dello stesso albo - Cancellazione dal primo settore - Esclusione – Fondamento - professionisti - ingegneri e architetti In genere.

Qualora un architetto sia iscritto al settore "D" dell'albo professionale, la sopravvenuta iscrizione, a sua domanda e nella sussistenza delle relative condizioni professionali legittimatrici, al settore "A" dello stesso albo non ne comporta la cancellazione dal primo settore, atteso che l'art. 3 del d.P.R. n. 328 del 2001, pur sancendo che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, contempla contemporaneamente l'eccezione secondo cui resta ferma la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25570 del 12/11/2020 (Rv. 659676 - 01)

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