Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo – Cass. n. 7407/2021
Professionisti - Società di professionisti - Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo - Criteri - Fattispecie. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione
In tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche; pertanto, ai sensi dell'art. 2238 c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso ad una società di professionisti legali per il pagamento della somma trattenuta da un cliente a titolo di ritenuta d'acconto sull'onorario versato, applicata sul presupposto che si trattasse di reddito di lavoro autonomo, avuto riguardo alla mancata dimostrazione, da parte della creditrice ingiungente, del capitale investito e dell'attività ulteriore esercitata in forma societaria, rispetto a quella propria di una normale associazione di professionisti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7407 del 17/03/2021 (Rv. 661003 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2082, Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2238, Cod_Civ_art_2555