Professionisti - ingegneri e architetti - Restituzione dei contributi - Domanda dell'avente diritto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Diritto degli eredi al rimborso - Esclusione.
In tema di previdenza per ingegneri e architetti, la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici ma anche per la restituzione dei contributi, sicché, in assenza di un'istanza proposta dal professionista prima della modifica statutaria che ha soppresso l'istituto restitutorio, va escluso il diritto degli eredi al rimborso dei contributi versati dal dante causa che non abbia maturato il diritto a pensione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4566 del 19/02/2021 (Rv. 660538 - 01)