Consiglio nazionale ingegneri – Cass. n. 39375/2021
Professionisti - ordini professionali -elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilita') - in genere - Consiglio nazionale ingegneri - Rispetto dei tre mandati consecutivi ex art. 2, comma 4-septies, d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011 - Estensibilità ai mandati derivanti da operazioni elettorali annullate - Sussistenza - Fondamento.
In tema di elezioni del Consiglio nazionale dell’ordine degli ingegneri, l’obbligo di rispettare i tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4 septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, impone di tener conto anche di quelli derivanti da operazioni elettorali i cui atti amministrativi siano stati annullati, atteso che, in virtù dei principi di conservazione degli atti ed in materia di funzionario di fatto, l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di un organo collegiale, seguito da una gestione commissariale, non travolge l'attività a suo tempo svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39375 del 10/12/2021 (Rv. 663172 - 01)