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Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica – Cass. n. 6153/2022

Professionisti - professioni sanitarie - medici - Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica - Dirigente medico - Attività professionale "intramoenia" - Compensi - Spettanza - Limiti - Fondamento.

 

L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, in quanto struttura pubblica inserita nel Servizio Sanitario Nazionale, è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano le modalità di organizzazione del Servizio e, quanto ai rapporti di lavoro, all'applicazione della contrattazione collettiva di comparto, nonché dei principi che regolano il rapporto dirigenziale, primo fra tutti quello di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 24 del d.lgs n. 165 del 2001; ne consegue che al personale dirigente medico dell'ISPO compete un compenso ulteriore per l'attività libero-professionale svolta ”intramoenia” solo ove questa sia stata preventivamente autorizzata ed esercitata nel rispetto delle prescrizioni e nei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore e, nello specifico dall'art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'art. 54 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 e dall'art. 4 del c.c.n.l. del 3.11.2005 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6153 del 24/02/2022 (Rv. 664000 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099

 

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Cassazione

6153

2022