Incarico di direzione e vigilanza del cantiere – Cass. n. 8487/2023
Professionisti – geometri - Incarico di direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori eccedenti dai limiti della competenza professionale - Sussistenza - Azione risarcitoria per inesatto adempimento da parte del committente - Esclusione.
In tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione" - nel caso della lett. m) a " progetto, direzione e vigilanza" -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. L'eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8487 del 24/03/2023 (Rv. 667366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2222