Dottori commercialisti - Pensione di vecchiaia decorrente da data antecedente al 1° gennaio 2007 - Anzianità contributiva - Annualità non coperta da contribuzione integrale - Inclusione - Fondamento.
Anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, decorrente da data antecedente al 1° gennaio 2007, erogata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in quanto nella legge istitutiva e regolatrice della citata Cassa non esiste alcuna norma che preveda l'inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni di contribuzione in relazione ai quali i contributi risultino versati in misura inferiore al dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25333 del 28/08/2023 (Rv. 668623 - 01)