Ingegneri e architetti - Professionisti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3539 del 07/02/2024 (Rv. 670483-01)
Giudizi disciplinari - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo - Legittimazione passiva - Consiglio dell'Ordine territoriale - Sussistenza - Consiglio di disciplina territoriale - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo confermato dal Consiglio nazionale degli architetti deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del locale Consiglio dell'ordine professionale, tenuto alla sorveglianza degli iscritti all'albo, e del Procuratore della Repubblica competente per territorio, cui spetta il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni dei Consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni, e non già del Consiglio di disciplina territoriale, attesa la posizione di autonomia organizzativa, di terzietà e l'assenza di compiti di sorveglianza di quest'ultimo, che lo rende privo di qualunque interesse ad agire o resistere in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3539 del 07/02/2024 (Rv. 670483-01)