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Giudizi disciplinari - sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3498 del 07/02/2024 (Rv. 670426-02)

Art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare degli psicologi del Piemonte - Recidiva - Nozione - Solo quella specifica - Esclusione - Fondamento.

Nell'interpretazione dell'art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, il riferimento alla recidiva deve intendersi correlato non soltanto alla pregressa violazione della stessa disposizione della legge o del regolamento, ma anche alla recidiva generica, ossia derivante dalla violazione di altra norma contenuta nell'ordinamento professionale o nel regolamento disciplinare suddetto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3498 del 07/02/2024 (Rv. 670426-02)