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comune‭ ‬-‭ ‬contratti‭ ‬-‭ ‬formazione‭ ‬-‭ ‬deliberazione‭ ‬-‭ ‬Cass. n. 26657/2014

Comuni della Regione Sicilia‭ ‬-‭ ‬Conferimento di incarico professionale‭ ‬-‭ ‬Mancata indicazione dell'ammontare della spesa e dei mezzi economici per farvi fronte‭ ‬-‭ ‬Applicabilità dell'art.‭ ‬23‭ ‬del d.l.‭ ‬N.‭ ‬66‭ ‬del‭ ‬1989‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26657‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


L'art.‭ ‬23‭ ‬del d.l.‭ ‬2‭ ‬marzo‭ ‬1989‭ ‬n.‭ ‬66,‭ ‬convertito in legge,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dall'art.‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬legge‭ ‬24‭ ‬aprile‭ ‬1989,‭ ‬n.‭ ‬144‭ (‬oggi sostituito dall'art.‭ ‬191‭ ‬del d.lgs.‭ ‬18‭ ‬agosto‭ ‬2000,‭ ‬n.‭ ‬267‭)‬,‭ ‬secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste,‭ ‬si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia,‭ ‬a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale,‭ ‬in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e,‭ ‬quindi,‭ ‬relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della‭ ‬legislazione statale ai sensi dell'art.‭ ‬117,‭ ‬secondo comma,‭ ‬lett.‭ ‬L‭)‬,‭ ‬Cost.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26657‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

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