Comune - funzioni del comune - servizi pubblici - assunzione diretta (municipalizzazione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2579 del 19/04/1984
Aziende municipalizzate - direttori - rapporto di impiego - disciplina ex art. 3 del r.d. n. 2578 del 1925 - abrogazione per effetto dell'estensione della disciplina privatistica agli enti pubblici ex art. 2093 e 2129 cod. Civ. - esclusione - conseguente applicabilità della disciplina stessa.
L'efficacia dell'art. 3 del R.d. 15 ottobre 1925 n.2578 (testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) - che riserva la disciplina del rapporto d'impiego dei direttori di aziende municipalizzate ad un regolamento speciale dell'azienda, in cui sono determinati i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve versare prima dell'assunzione e la retribuzione dovutagli - non è venuta meno a seguito dell'estensione della disciplina privatistica del rapporto di lavoro alle imprese esercitate da enti pubblici economici ed alle imprese gestite da enti pubblici, ai sensi dello art. 2093 cod. civ., nonché agli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 2129 dello stesso codice, ostandovi sia il principio che lex posterior generalis non derogat legi priori speciali sia la considerazione che le citate norme del codice civile fanno entrambe salva una diversa disciplina legislativa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2579 del 19/04/1984