Domanda di sanatoria edilizia – Cass. n. 11211/2021
Urbanistica - concessione edilizia - Domanda di sanatoria edilizia ex art. 31, comma 1, l. n. 47 del 1985 - Obbligo di pagamento dei relativi oneri - Soggetto gravato - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
L'obbligo di pagamento degli oneri relativi alla procedura di condono edilizio ex art. 31 della l. n. 47 del 1985 grava, ai sensi del comma 1 del citato art. 31, su coloro che sono proprietari dei beni interessati al momento del conseguimento della sanatoria e non della sua richiesta, anche qualora, nel caso di trasferimento degli immobili, tale richiesta sia stata presentata dai precedenti proprietari, ma il suo "iter" amministrativo si sia comunque concluso dopo la vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la richiesta di rivalsa avanzata, in base all'art. 31, comma 3, della l. n. 47 cit., dall'ultimo acquirente di un immobile nei confronti degli originari venditori che, in quanto autori dell'abuso, avevano dato inizio alla procedura di sanatoria, conclusasi successivamente alla prima cessione, difettando, nel contratto concluso l'attore ed i propri danti causa, a propria volta acquirenti dagli originari proprietari, una specifica pattuizione che estendesse, in favore del primo, l'impegno assunto dai primi proprietari verso i secondi, di tenerli indenni dalle conseguenze economiche derivanti dal dover far fronte agli oneri concessori e di oblazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 01)