espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006
Occupazione appropriativa - Condanna del delegato al risarcimento - Regresso nei confronti del delegante - Impugnazione inerente esclusivamente al rapporto di garanzia impropria - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'attore - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intende esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, sussiste solo e fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e quindi viene meno quando l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia senza investire la domanda principale; conseguentemente, non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario che abbia agito per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ove sia impugnato esclusivamente il capo della sentenza che ha ridotto l'importo della somma posta a carico del Comune in via di regresso, ferma restando la condanna del Consorzio delegato all'esecuzione dell'opera nei confronti del proprietario, essendo passato in giudicato il relativo capo di pronuncia per difetto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006