Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18694 del 23/09/2016
Aree edificabili - Costruzioni abusive - Art. 38, comma 2 bis, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Interpretazione.
In tema di espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, ed alla stregua dell'art. 38, comma 2 bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all'indennità non è escluso dall'originaria abusività dell'edificazione, ove l'immobile, alla data dell'esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest'ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l'avere la P.A. deciso o meno sull'istanza di condono, anche se - per ipotesi - in violazione dei termini all'uopo previsti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18694 del 23/09/2016