Occupazione usurpativa di parte del terreno di un privato - Uso del terreno occupato come discarica - Quantificazione del danno - Valutazione anche del pregiudizio subito dal terreno non occupato - Necessità.
Nell’ipotesi di occupazione usurpativa di parte di un terreno adibito dal comune prima a discarica di rifiuti e, successivamente, alla realizzazione di un depuratore comunale, la logica riparatoria sottesa alla tutela apprestata dall’art. 2043 c.c. impone di assicurare al danneggiato l’integrale ristoro del pregiudizio sofferto mediante la ricostituzione, se del caso per equivalente, della situazione di diritto antecedente alla lesione inferta dall’autore dell’illecito, onde la liquidazione del danno deve seguire la via di una piena e completa soddisfazione del danneggiato nei limiti del pregiudizio comprovato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18651 del 27/07/2017