Indennità di asservimento espropriazione per pubblico interesse - Cass. Ord. 16495/2019
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Indennità di asservimento - Indennità di asservimento - Determinazione - Modalità - Art. 1038 c.c. - Inapplicabilità - Fondamento.
L'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente all'intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall'operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall'altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell'acquedotto.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 16495 del 19/06/2019 (Rv. 654275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1038