Espropriazione o occupazione cd. acquisitiva – Cass. Ord. 15412/2019
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - Espropriazione o occupazione cd. acquisitiva - Valutazione del bene - Riferimento alla data del decreto di esproprio o dell’occupazione illegittima - Necessità - Riferimento ad una data successiva - Devalutazione attraverso indici Istat - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell'occupazione illegittima), restando inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell'esproprio o dell'occupazione, devalutando poi il "quantum" liquidato mediante l'uso degli indici Istat, poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 (Rv. 654273 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043