Dichiarazione di pubblica utilità anteriore al 30 giugno 2003 - Applicabilità del d.P.R. n. 327 del 2001 - Esclusione - Disciplina transitoria ex art. 57 - Applicabilità - Conseguenze.
Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22373 del 06/09/2019 (Rv. 655026 - 01)