Programma di fabbricazione - Sua equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Esclusione - Fondamento.
Le disposizioni del programma di fabbricazione, di regola, si limitano genericamente ad individuare e reperire le aree per i servizi occorrenti, in relazione alla capacità insediativa comunale, senza ulteriori specificazioni, ma non introducono vincoli preordinati all'espropriazione, sicché per poter legittimamente incidere sulla proprietà privata devono tradursi nella dichiarazione di pubblica utilità o in provvedimenti ad essa equipollenti, ai fini della realizzazione dell'opera sull'area stessa, come nel caso in cui l'inclusione di un fondo nel programma di fabbricazione sia funzionale all'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31028 del 27/11/2019 (Rv. 656075 - 02)