Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - espropriazioni speciali - espropriazioni parziali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34745 del 31/12/2019 (Rv. 656442 - 01)
Espropriazione parziale - Indennità - Criterio differenziale ex art. 40 l. n. 2359 del 1865 - Vincolatività - Esclusione - Deprezzamento dell'area relitta - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) In genere.
In tema di espropriazione parziale, l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato) non è vincolante, potendo essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il risultato di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva quantificato l'indennità dovuta attraverso la mera sommatoria del valore dell'indennità di esproprio stimata dal collegio di periti al valore dell'area relitta determinata dal consulente tecnico, in tal guisa attribuendo ai proprietari l'intero valore dell'area espropriata e di quella residua, benchè essi conservassero la titolarità del relitto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34745 del 31/12/2019 (Rv. 656442 - 01)