Legge regionale Sicilia n. 21 del 1985 - Conferimento dei poteri espropriativi al concessionario - Conseguenze - Obbligazioni indennitarie del concessionario - Sussistenza - Rapporti tra terzi ed ente concedente - Esclusione.
L'art. 42 della legge regionale Sicilia n. 21 del 1985, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33227 del 16/12/2019 (Rv. 656563 - 02)