Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Illegittimità - Eccezione della P.A. volta a paralizzare la tutela risarcitoria del privato - Inammissibilità.
Nei casi di occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla P.A. non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al soggetto danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 144 del 08/01/2020 (Rv. 656514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA')
OCCUPAZIONE ACQUISITIVA