Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) – retrocessione - Retrocessione totale - Retrocessione parziale - Distinzione - Nozione- Conseguenze.
Ai fini della distinzione tra retrocessione totale o parziale, la valutazione dell'effettiva esecuzione dell'opera pubblica o di interesse pubblico deve essere compiuta con riferimento all'intero complesso di beni interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e non riguardo ai fondi di proprietà del privato, con la conseguenza che, quando l'opera programmata non abbia poi in concreto riguardato qualcuno di tali fondi o porzioni, ma sia stata comunque eseguita anche se in termini ridotti, la loro mancata utilizzazione non fa sorgere il diritto alla retrocessione, direttamente tutelabile innanzi al giudice ordinario, ma il mero interesse legittimo all'inservibilità dei beni, cui soltanto consegue il diritto alla restituzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020 (Rv. 658808 - 02)
CORTE
CASSAZIONE
18580
2020