Cessione volontaria di area destinata all'espropriazione - Cass. n. 25209/2020
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - Cessione volontaria di area destinata all'espropriazione - Domanda di annullamento per errore e richieste correlate - Proposizione durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fondamento - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere.
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande volte ad ottenere l'annullamento per errore della cessione volontaria dell'area destinata all'espropriazione e la conseguente restituzione o il pagamento del valore della stessa, proposte durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di una norma di carattere processuale, applicabile in virtù del principio "tempus regit actum" anche quando la situazione sostanziale non è disciplinata dallo stesso d.P.R., in forza della quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie riguardanti gli accordi delle amministrazioni pubbliche che siano correlati all'esercizio dei poteri ablatori della P.A.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25209 del 10/11/2020 (Rv. 659711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005