Liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) – Cass. n. 5340/2021
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - Opposizione alla stima - Termine perentorio per la proposizione - Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 - Altre ipotesi di decadenza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione temporis", prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell'espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021 (Rv. 660728 - 01)