Indennità di espropriazione – Cass. n. 4264/2021
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - espropriazioni speciali - espropriazioni parziali - Indennità di espropriazione - Risarcimento danni da deprezzamento delle parti residue del bene espropriato - Crediti distinti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44, destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subito dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4264 del 18/02/2021 (Rv. 660586 - 01)