Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - Maggiorazione dell'indennità di esproprio del dieci per cento - Azione giudiziale - Termine perentorio - Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità - Fondamento.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'azione volta ad ottenere la maggiorazione del dieci per cento dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere promossa nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda di determinazione giudiziale dell'indennità dall'art. 54, comma 2, d.P.R. citato - nel testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011 -, poiché tale maggiorazione costituisce una componente della ridetta indennità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7369 del 16/03/2021 (Rv. 660796 - 01)