Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione – Cass. n. 11811/2021
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - indennita' - Cava - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Indennità di occupazione - Compatibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno destinato a cava occorre fare riferimento all'art. 39 della l. n. 2359 del 1865 e, pertanto, al valore venale del bene che, nella specie, va ragguagliato al parametro del materiale complessivamente estraibile dalla cava sino al suo esaurimento. Trattasi di criterio omnicomprensivo, che non è compatibile con la liquidazione, in favore dell'espropriato, di una ulteriore indennità per l'occupazione della cava, con la funzione di indennizzarlo della privazione del godimento del bene oggetto del procedimento di esproprio e della mancata percezione dei frutti nel corso dell'occupazione medesima, in quanto - avuto conto delle modalità di liquidazione dell'indennità di espropriazione, che fa riferimento al valore dei materiali estraibili durante il periodo di godimento della cava e non prevede il riconoscimento di un reddito in periodi e per causa ulteriori rispetto a quelli già considerati - si tradurrebbe in una ingiustificata duplicazione della medesima indennità di espropriazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11811 del 05/05/2021 (Rv. 661273 - 01)