Deficit di tutela per amministrazione e privato – Cass. n. 20691/2021
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo - Natura indennitaria - Conseguenze - Deficit di tutela per amministrazione e privato - Esclusione - Ragioni.
In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la ricostruzione in termini indennitari e le modalità di determinazione dell'indennizzo, anche per la pregressa occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi alla Corte d'appello, in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit di tutela né per l'amministrazione, per esserle preclusa l'introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa occupazione illegittima; né per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, cui è affidato il pagamento dell'indennità, il suo creditore, né essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis cit. da parte della pubblica amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 (Rv. 661853 - 03)