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Vantaggio arrecato dall'opera di pubblica utilità alla residua parte del fondo – Cass. n. 21206/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - Vantaggio arrecato dall'opera di pubblica utilità alla residua parte del fondo - Detrazione dall'indennità di esproprio - Condizioni - Caratteri della specialità ed immediatezza - Necessità.

 

In tema di espropriazione per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 41 della l. 2359 del 1865, consente la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di indennità, del vantaggio che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo espropriato, purché esso presenti il duplice requisito della specialità e dell'immediatezza e non si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona ottengono per effetto dell'opera.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21206 del 23/07/2021 (Rv. 661975 - 01)

 

Corte

Cassazione

21206

2021