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Pregiudizio alla porzione residua di fondo derivante dall'opera pubblica realizzata – Cass. n. 27555/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - espropriazioni speciali - espropriazioni parziali - Pregiudizio alla porzione residua di fondo derivante dall'opera pubblica realizzata - Indennizzabilità ex art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che il pregiudizio derivante dalle immissioni, vibrazioni e difficoltà di accesso alla parte del terreno rimasta in proprietà dell'espropriato, causate dal passante autostradale realizzato sulla porzione di fondo espropriata, dovesse essere fatto valere in un distinto giudizio risarcitorio).

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27555 del 11/10/2021 (Rv. 662635 - 01)

 

Corte

Cassazione

27555

2021