Contestazione del valore di stima delle aree – Cass. n. 36188/2021
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - competenza e giurisdizione - Consorzi di sviluppo industriale - Procedimento di riacquisto ex art. 63, l. n. 448 del 1998 - Contestazione del valore di stima delle aree - Applicabilità della disciplina dell'opposizione alla stima delle aree espropriate - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In relazione alle questioni patrimoniali correlate al procedimento dettato dalla l. n. 448 del 1998, art. 63, secondo cui i Consorzi di sviluppo industriale hanno, a determinate condizioni, la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali - senza che sia operato alcun richiamo alla disciplina generale dell'espropriazione, ed essendo l'istituto subordinato a presupposti, modalità e termini propri, non sovrapponibili al procedimento espropriativo delineato dal d.P.R. n. 327 del 2001 - non può trovare applicazione il procedimento di opposizione alla stima di cui all'art. 54 T.U. espropri, che consente di proporre in unico grado, alla Corte d'Appello nel cui distretto si trova il bene oggetto di acquisizione, l'opposizione agli atti di determinazione dell'indennità, e comunque di chiederne la determinazione giudiziale; alla controversia avente ad oggetto la quantificazione del valore di riacquisto, che integra una questione di tipo meramente patrimoniale ed appartiene perciò alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di specifica e diversa disposizione normativa, deve pertanto ritenersi applicabile la ordinaria disciplina prevista dalle norme codicistiche, non essendovi gli estremi per un ricorso all'applicazione per analogia di una normativa speciale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36188 del 23/11/2021 (Rv. 663316 - 01)