Sopravvenienza della stima effettuata dalla Commissione provinciale – Cass. n. 4369/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Determinazione della giusta indennità - Poteri del giudice - Sopravvenienza della stima effettuata dalla Commissione provinciale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema d'indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del "quantum" dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente, non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nella formulazione dell'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati dalla Commissione provinciale nel compiere la stima; ne consegue che, ove tale stima intervenga nel corso del giudizio, essa è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo (per cui è necessaria la proposizione di alcuna opposizione), né incidere sulle determinazioni del giudice, il quale può liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4369 del 10/02/2022 (Rv. 664102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112