Inizio del giudizio di opposizione anche in presenza di stima provvisoria – Cass. n. 13405/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Espropriazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Inizio del giudizio di opposizione anche in presenza di stima provvisoria - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 d.P.R. n. 327 del 2001 e insieme al decreto si comunichi la misura dell'indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall'attivazione del procedimento previsto dall'art. 44 d.P.R. cit., anche con l’opposizione alla stima davanti alla corte d'appello, ai sensi del successivo art. 54, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità in assenza della perizia di stima).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13405 del 28/04/2022 (Rv. 664762 - 01)