Occupazione usurpativa o acquisitiva – Cass. n. 18142/2022
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Occupazione usurpativa o acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Configurabilità - Effetti - Limiti.
Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18142 del 06/06/2022 (Rv. 665298 - 01)