Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Realizzazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Determinazione dell'indennità - Riduzione del 25 per cento del valore venale del bene quale intervento di riforma economico sociale - Esclusione - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell'indennità, dovendo esso riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37788 del 27/12/2022 (Rv. 666466 - 01)
Corte
Cassazione
37788
2022